Attività
Clausole valutative: L.R. 16 novembre 2018, n. 37 - Basilicata
Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata
Art. 9
Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l’intervento obiettivo, in particolare:
a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;
b) l’entità economica dei danni all’agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;
c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.
3. Al termine di ogni annualità e a conclusione dell’intervento, al fine di valutare l’efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.
4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma
3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all’efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall’intervento regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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