Attività

Clausole valutative: L.R. 29 novembre 2018, n. 20 - Liguria

Modifiche alla Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

Art. 29.
(Inserimento degli articoli 72 bis, 72 ter, 72 quater, 72 quinquies, 72 sexies della l.r. 1/2007)
Articolo 72 sexies
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l’efficacia degli interventi previsti dalla presente legge per sostenere l’innovazione delle edicole e promuovere lo sviluppo di servizi aggiuntivi accanto a quelli tradizionalmente offerti da esse. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione con cadenza biennale che documenta e descrive gli interventi realizzati in attuazione della presente legge a favore delle edicole, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari e i risultati raggiunti in riferimento alle finalità di cui all’articolo 72 bis.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è
stata oggetto. ”.