Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2018, n. 48 - Basilicata

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in basilicata

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 5.
2. A seguito dei risultati evidenziati nella relazione prevista dal comma 1 la competente
Commissione Consiliare riferisce al Consiglio regionale.