Attività
Clausole valutative: L.R. 20 dicembre 2018, n. 20 - Emilia Romagna
Art. 4
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta presenta, con cadenza biennale, alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero, proponenti, tipologia e caratteristiche dei progetti presentati e ammessi a finanziamento ed importo dei finanziamenti rispettivamente concessi;
b) aree territoriali interessate;
c) stato di attuazione dei progetti;
d) valutazione dell'impatto dei progetti sulla riqualificazione dell'area oggetto di intervento.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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