Attività

Clausole valutative: L.R. 20 dicembre 2018, n. 28 - Liguria

Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di ranimazione cardiopolmonare

Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti nella realizzazione delle finalità descritte all’articolo 1. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:
a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati ai sensi dell’articolo 5 e alla partecipazione ai medesimi;
b) il grado di diffusione delle iniziative informative ed educative di cui all’articolo 3 svolte sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
c) il ruolo svolto dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi ai sensi dell’articolo 6;
d) le modalità di utilizzo dei contributi e delle premialità erogate in attuazione dell’articolo 4;
e) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.