Attività

Clausole valutative: L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 - Piemonte

Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Art. 107.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare delle lettere a), d), m) e o).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere previsto dall'articolo 6, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale.
3. La relazione di cui al comma 2, integrata dai contenuti di cui all'articolo 38, fornisce le seguenti informazioni:
a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;
b) lo stato di attuazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, che evidenzia le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione degli interventi programmati e in corso nel periodo di riferimento, nonché le dotazioni finanziarie, il tasso di utilizzo, i soggetti coinvolti, le modalità di sovvenzione, gli strumenti finanziari scelti per ciascuno di essi, nonché la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
c) lo stato di attuazione del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 40, inclusa una descrizione nella quale si evidenzi la consistenza delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali, delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei Distretti del cibo riconosciuti, l'incremento o il decremento del numero di aziende e la loro localizzazione su base comunale e provinciale;
d) il numero di adesioni alla piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 41, la localizzazione e la tipologia dei prodotti inseriti;
e) quali servizi e strumenti innovativi, definiti dall'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese di cui all'articolo 80, sono stati introdotti, le modalità operative scelte tra quelle previste dall'articolo 11 e in che misura hanno contribuito alla semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché alla l'interoperabilità delle banche dati disponibili;
f) una descrizione riguardante la consistenza e la fruibilità della Banca regionale della terra e degli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli;
g) la gestione collettiva della risorsa idrica negli ambiti di irrigazione e bonifica, gli interventi eventualmente attuati ai sensi dell'articolo 12, il riordino del comparto irriguo, gli interventi a favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui gestori di comprensorio e di canali o di opere appartenenti al patrimonio della Regione;
h) un quadro delle attività e degli esiti dei controlli contenuti nell'elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale;
i) un quadro delle attività svolte per il contrasto delle frodi agroalimentari.
4. Ogni quattro anni, la relazione documenta inoltre, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'attività ordinaria dell'Osservatorio rurale del Piemonte istituito presso l'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES), il contributo fornito dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e dall'articolo 38.