Attività

Clausole valutative: L.R. 12 febbraio 2019, n. 3 - Piemonte

Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità

Art. 15.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 14, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;
b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;
c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.