Attività
Clausole valutative: L.R. 11 aprile 2019, n. 3 - Campania
Art. 26
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e della correlata salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno collaborato nell'espletamento delle funzioni loro demandate ai sensi della presente legge;
d) quale è stato l'andamento dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
f) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal CRIUV.
3. La copia della relazione di cui al comma 2 è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 8, che può trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in materia un parere non vincolante.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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