Attività
Clausole valutative: L.R. 4 aprile 2019, n. 14 - Veneto
Art. 15
Clausola valutativa.
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, in particolare con riferimento alla riqualificazione edilizia ed al miglioramento della qualità della vita nelle città, la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge nei comuni indicando, in particolare:
a) l’entità dei crediti edilizi da rinaturalizzazione utilizzati, suddivisi per le tipologie di intervento;
b) gli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 6 e 7 con l’indicazione dell’eventuale incremento della prestazione energetica dell’edificio;
c) gli interventi su edifici in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica di cui all’articolo 9;
d) gli interventi a favore dei soggetti disabili e per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie rinaturalizzata;
f) il numero di progetti sottoposti alla Commissione regionale per la qualità e la bellezza architettonica, precisando quanti sono stati segnalati per l’elevata qualità progettuale raggiunta.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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