Attività
Clausole valutative: L.R. 17 giugno 2019, n. 7 - Emilia Romagna
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultatiottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle commissioni assemblearicompetenti una relazione su:
a) attuazione degli accordi di cui agli articoli 2 e 3 per la concessione di aree e beni del Tecnopolo "Ex Manifattura Tabacchi" di Bologna;
b) collaborazioni nazionali e internazionali di cui all'articolo 4;
c) effetti delle attività di promozione e supporto alla costituzione della fondazione di cui all'articolo 5;
d) attività complessiva della fondazione ed effetti regionali delle iniziative svolte attraverso i contributi di cui all'articolo 7;
e) risultati della partecipazione alla Rete europea Nereus di cui all'articolo 8;
f) attuazione e risultati degli interventi di cui agli articoli 9 e 10.
2. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle politiche realizzate rispetto alle finalità della presente legge e i benefici conseguiti per la comunità regionale.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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