Attività

Clausole valutative: L.R. 16 luglio 2019, n. 26 - Veneto

Interventi regionali in materia di donazioni in sanità

Art. 10
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all’articolo 1 e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.