Attività
Clausole valutative: L.R. 17 luglio 2019, n. 44 - Toscana
Art. 24
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell’interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell’imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.
2. A tal fine, entro due anni dell’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:
a) l’impiego delle aree industriali e dell’eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;
b) il numero di imprese localizzate nell’ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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