Attività

Clausole valutative: L.R. 25 luglio 2019, n. 34 - Puglia

Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia

Art. 17
Clausola valutativa
1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme, elaborata sulla base dei dati forniti dal Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e dal Dipartimento regionale sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito:
a) agli interventi attuati dalla Regione per promuovere e sostenere i settori legati alla filiera dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile;
b) alle azioni intraprese dall’Osservatorio regionale sull’idrogeno per la promozione dell’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile, nonché all’attività di supporto nella definizione della programmazione regionale in materia di idrogeno;
c) alle azioni a sostegno della produzione e consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’articolo 5;
d) alle misure promosse dalla Regione per sostenere anche finanziariamente la ricerca e la ricerca applicata sull’idrogeno di cui all’articolo 6;
e) alle iniziative finalizzate a incentivare la creazione di comunità locali dell’energia;
f) al numero di istanze di rilascio di titoli abilitativi presentate per assentire la realizzazione di interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare, nonché ai tempi medi di definizione dei procedimenti anche riferiti alla fase endoprocedimentale ambientale e ai relativi esiti;
g) alla produzione di energia elettrica generata da impianti alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare e, in particolare, da impianti oggetto degli interventi di cui all’articolo 8, comma 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo agli esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare di comunicare, con cadenza semestrale, i dati della produzione.