Attività
Clausole valutative: L.R. 23 agosto 2019, n. 32 - Abruzzo
Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e dei risultati progressivamente ottenuti. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dalla presente legge.
3. La Commissione consiliare competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.
4. La relazione e' resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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