Attività

Clausole valutative: L.R. 5 agosto 2019, n. 21 - Liguria

Misure regionali per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata

Art. 4
Monitoraggio e clausola valutativa
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano a IRE S.p.A. i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico sulle unità immobiliari eseguiti con le modalità di cui all’articolo 2.
2. La Regione, tramite IRE S.p.A., valuta l’attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e realizzazione di edifici a basso consumo energetico.
3. A tal fine la Regione, tramite IRE S.p.A., trasmette al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, a partire dal 31 marzo 2020 e successivamente con cadenza biennale, un rapporto che documenta gli effetti ottenuti dalla presente legge e descrive rispettivamente:
a) il numero degli interventi realizzati in attuazione della presente legge e la loro distribuzione territoriale;
b) le caratteristiche edilizie e funzionali degli immobili interessati;
c) il miglioramento di classe risultante dalle certificazioni APE e le stime del risparmio energetico conseguito.
4. IRE S.p.A. rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa rende pubblici i documenti che includono le valutazioni svolte.