Attività

Clausole valutative: L.R. 10 settembre 2019, n. 38 - Veneto

Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico

Art. 15
Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7. In particolare la relazione rendiconta il grado di raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel Piano operativo regionale sul gioco d’azzardo patologico realizzato dalle aziende ULSS del Veneto e dall’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.