Attività
Clausole valutative: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 - Emilia Romagna
Art. 24
Monitoraggio
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare un rapporto contenente le seguenti informazioni:
a) istituzione e implementazione degli organismi e degli strumenti di cui agli articoli 3, 4, 13 e 14 e rendicontazione delle relative attività;
b) attuazione della disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e installazione, autorizzazione all’esercizio e comunicazione di svolgimento dell’attività sanitaria di cui al capo III;
c) attuazione della disciplina in materia di accreditamento di cui al capo IV.
2. Le strutture competenti della Giunta regionale, ai fini dell'elaborazione delle linee di programmazione regionale sanitaria, effettuano il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione della presente legge e ne valutano i risultati.
3. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, l’organismo tecnicamente accreditante, le Aziende Usl e i Comuni si raccordano per fornire gli strumenti, le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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