Attività

Clausole valutative: L.R. 29 novembre 2019 , n. 19 - Lombardia

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

Art. 11
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione
degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1. A tal fine, a metà
legislatura e a fine legislatura la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e
descrive:
a) gli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione e conclusi, specificandone le modalità
attuative, la durata prevista, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, lo stato di avanzamento e l'esito delle attività di
monitoraggio;
b) i punti di forza e di debolezza riscontrati nell'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di programmazione
negoziata, con particolare riferimento ai fattori che ostacolano o facilitano la stipula degli accordi, il rispetto degli
impegni da parte dei soggetti coinvolti e il contributo dato alle politiche regionali.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire a Regione Lombardia
le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. La Giunta regionale, con cadenza annuale, informa il Consiglio regionale in merito alle proposte pervenute di
promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2,
comma 1, indicando lo stato di avanzamento delle valutazioni in corso.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale
e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.