Attività

Clausole valutative: L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 - Emilia Romagna

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità 2020)

Art. 10 (Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014) Comma 21
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti
e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.