Attività

Clausole valutative: L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 - Abruzzo

Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto

Art. 5-bis
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicita' annuale, entro il 31 dicembre, presenta al Comitato per la legislazione del Consiglio regionale una relazione che dia conto dei seguenti elementi, articolati per territorio di riferimento:
a) lo svolgimento del processo di attuazione della legge, in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;
b) le domande presentate, quelle ammesse a contributo e finanziate, quelle ammesse a contributo e non finanziate e quelle non ammesse con la motivazione dell'esclusione;
c) le criticita' riscontrate nella fase di attuazione e le soluzioni alle stesse;
d) l'entita' degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla commissione consiliare competente.
4. La commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, puo' mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo.