Attività

Clausole valutative: L.R. 18 febbraio 2020, n. 4 - Marche

Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta all'Assemblea legislativa, a cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge stessa che contenga almeno i seguenti dati ed informazioni:
a) le previsioni contenute nei piani di ambito delle misure volte a promuovere le pratiche di compostaggio previste da questa legge;
b) le azioni poste in essere dalla Regione per la realizzazione di quanto previsto alla lettera a), anche in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) nell'ambito di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS);
c) gli effetti delle azioni previste alla lettera a) in relazione agli indicatori di monitoraggio dedicati, con particolare riferimento ai punti di forza e di debolezza delle azioni poste in essere, alle eventuali criticità riscontrate e alle relative proposte di miglioramento;
d) il numero dei Comuni che effettuano le riduzioni tariffarie previste da questa legge;
e) il numero dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità di compostaggio;
f) le campagne informative effettuate nelle materie disciplinate da questa legge;
g) le quantità dei diversi rifiuti organici e verdi conferiti in ciascun Ambito territoriale ottimale (ATO);
h) l'eventuale numero dei Comuni che non effettuano la raccolta differenziata dell'organico, le motivazioni dell'omissione e gli eventuali provvedimenti presi dalle AATA;
i) gli accordi stipulati per l'utilizzo del compost;
j) gli orti e i giardini sociali realizzati ai sensi di questa legge.
2. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni relative ai provvedimenti adottati ai sensi delle lettere d), e), f), i) e j) del comma 1.