Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2020, n. 1 - Puglia

Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e, successivamente,
con cadenza biennale, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e
sull’efficacia delle presenti norme.
2. In particolare, la relazione di cui al comma 1 contiene dati e informazioni relativi:
a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell’URAE;
b) alle attività svolte dal tavolo tecnico di cui all’articolo 5;
c) alla diffusione delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che si sono costituiti
per il tramite dell’URAE;
e) all’incremento nell’utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza delle attività dell’URAE;
g) a una stima dei risparmi ottenuti dai soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia
elettrica o di gas naturale.