Attività

Clausole valutative: L.R. 28 maggio 2020, n. 20 - Veneto

Interventi a sostegno della famiglia e della natalità

Art. 24
Clausola valutativa.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.