Attività
Clausole valutative: L.R. 17 giugno 2020, n. 3 - Lazio
Art. 4
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 2, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
b) i soggetti del Terzo settore beneficiari delle misure di cui all’articolo 3, con l’indicazione dell’ammontare dei contributi ricevuti e una descrizione delle attività realizzate;
c) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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