Attività

Clausole valutative: L.R. 15 luglio 2020, n. 26 - Campania

Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti per la piena fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.
2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi;
b) il numero di domande presentate, accolte e finanziate, la loro distribuzione sul territorio regionale e i risultati ottenuti;
c) i controlli effettuati e i relativi esiti;
d) le buone pratiche e le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all’attuazione della legge stessa.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.