Attività
Clausole valutative: L.R. 27 luglio 2020, n. 22 - Liguria
Art. 3
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della misura prevista. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il numero di parrucche acquistate attraverso i contributi suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate;
c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione dell’intervento.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni l’adeguata divulgazione degli esiti della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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