Attività
Clausole valutative: L.R. 3 luglio 2020, n. 27 - Veneto
Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico
Art. 5
Clausola valutativa
1. Ogni due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in particolare:
a) l’entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione;
b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;
c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente;
d) eventuali problematiche e criticità insorte durante l’attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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