Attività

Clausole valutative: L.R. 6 luglio 2020, n. 13 - Liguria

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche

Art. 6 Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all’articolo 4, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.