Attività
Clausole valutative: L.R. 7 luglio 2020, n. 21 - Puglia
Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie
Art. 7
Clausola valutativa
1 La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento dell’assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione, che fornisce le seguenti informazioni:
a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche;
b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche;
c) esiti dell’attività di monitoraggio e controllo qualitativo dell’assistenza psicologica di cui all’articolo 3;
d) esiti delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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