Attività

Clausole valutative: L.R. 7 luglio 2020, n. 21 - Puglia

Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie

Art. 7
Clausola valutativa
1 La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento dell’assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione, che fornisce le seguenti informazioni:
a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche;
b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche;
c) esiti dell’attività di monitoraggio e controllo qualitativo dell’assistenza psicologica di cui all’articolo 3;
d) esiti delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.