Attività
Clausole valutative: L.R. 20 agosto 2020, n. 28 - Puglia
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata degli esiti della sperimentazione di cui alla presente legge coinvolgendo le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno