Attività
Clausole valutative: L.R. 3 agosto 2020, n. 39 - Marche
Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente in particolare:
a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e a livello di partecipazione raggiunto;
c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
d) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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