Attività
Clausole valutative: L.R. 7 agosto 2020, n. 37 - Campania
Art. 9
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti sull’andamento dei fenomeni di violenza e discriminazione di genere.
2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) andamento del fenomeno della violenza e delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere sul territorio regionale, anche nell’ambito del quadro nazionale;
b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;
c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
4. I soggetti pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al comma 2.
5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno