Attività

Clausole valutative: L.R. 16 dicembre 2020, n.9 - Emilia Romagna

Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 Kw e determinazione canoni

Art. 38
Clausola Valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di concessione ai sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:
a) lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;
b) il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, nonché sull’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.