Attività

Clausole valutative: L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 - Abruzzo

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

Art. 27
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;
b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonchè le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonchè i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonchè le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.