Attività

Clausole valutative: L.R. 22 febbraio 2021, n. 3 - Friuli Venezia Giulia

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)

Art. 95
Clausola valutativa
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, acquisite nel monitoraggio previsto dall'articolo 97;
b) successivamente al primo biennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 97, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.