Attività

Clausole valutative: L.R. 9 marzo 2021, n. 5 - Piemonte

Sviluppo delle forme associative della medicina generale

Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo delle forme associative della medicina generale e dell'assistenza primaria per migliorare l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità, una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata e la riduzione delle liste di attesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle aziende sanitarie locali e dall'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES Piemonte), presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) lo sviluppo e il funzionamento dell'assistenza territoriale e domiciliare piemontese, in particolare nei territori montani o in zone disagiate;
b) la consistenza e le linee di attività delle forme associative della medicina generale attive nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale;
c) il contributo dato dall'incentivazione delle forme associative della medicina generale al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.