Attività

Clausole valutative: L.R. 29 aprile 2021, n. 7 - Marche

Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche

Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale con decorrenza dall'anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge presenta, a cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione di questa legge e una valutazione dei risultati ottenuti. La relazione contiene le seguenti informazioni:
a) il numero delle richieste ammesse a rimborso, differenziate per Area vasta di provenienza e per destinazione regionale o extraregionale, in base alle tipologie delle prestazioni di cui all'articolo 2 nonché alle spese di cui all'articolo 3;
b) il numero delle richieste non ammesse e le motivazioni dell'esclusione; c) l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento e le eventuali proposte.