Attività

Clausole valutative: L.R. 8 aprile 2021, n. 5 - Friuli Venezia Giulia

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale

Art. 34
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta tra i vari aspetti:
a) le attività di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3;
b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata previsto all'articolo 6, con particolare riferimento agli esiti conseguiti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5;
c) la distribuzione e le modalità di impiego dei volontari per la sicurezza previsti dall'articolo 10 e la durata e i contenuti dei percorsi formativi a essi dedicati; le attività svolte nell'ambito delle forme di cittadinanza attiva e dei controlli di vicinato previsti dall'articolo 11;
d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dai Comuni e le modalità di gestione associata delle funzioni di polizia locale attivate ai sensi dell'articolo 18, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2022.