Attività

Clausole valutative: L.R. 19 maggio 2021, n. 10 - Piemonte

Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento; b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico; c) gli esiti delle attività di rilevazione svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti; d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.