Attività
Clausole valutative: L.R. 19 maggio 2021, n. 10 - Piemonte
Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio
Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento; b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico; c) gli esiti delle attività di rilevazione svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti; d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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