Attività

Clausole valutative: L.R. 19 maggio 2021, n. 11 - Piemonte

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) la descrizione delle modalità e dei criteri di iscrizione al Registro di cui all'articolo 3, nonché della sua consistenza; b) un quadro del numero di certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e delle forme di pubblicità previste, nonché dei casi di applicazione dell'esclusione dai benefici previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b); c) una sintesi dei contenuti dei protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 3; d) una descrizione dell'andamento dell'occupazione femminile in Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti della stabilità dei rapporti di lavoro, della parità retributiva e della tutela della maternità;
e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge; f) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.