Attività

Clausole valutative: L.R. 10 giugno 2021, n. 7 - Lazio

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne

Art. 19
Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che riferisca, in particolare:
a) sugli interventi realizzati, con una descrizione dei contenuti, delle modalità attuative, dei soggetti coinvolti e dei beneficiari raggiunti;
b) sui risultati degli interventi realizzati rispetto alle finalità della legge, con l’indicazione degli ambiti territoriali maggiormente interessati;
c) sulle eventuali criticità incontrate nel corso dell’attuazione degli interventi e sulle misure adottate per farvi fronte.
2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.