Attività

Clausole valutative: L.R. 24 giugno 2021, n. 10 - Lombardia

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione del presente Titolo e ne valuta gli esiti per la tutela delle persone con disabilità. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).