Attività

Clausole valutative: L.R. 1 luglio 2021, n. 9 - Lazio

Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo

Art. 8
Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro il 30 settembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con la stessa cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, sul grado di soddisfacimento delle richieste presentate e sulle eventuali criticità riscontrate nel corso della realizzazione.
2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento connessi con le misure a sostegno dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili per la realizzazione delle misure di sostegno economico di cui all’articolo 4 e degli interventi di sostegno abitativo di cui all’articolo 5;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle agevolazioni e ai contributi concessi.
1. I commi 132, 133 e 134 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi al fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà, sono abrogati.