Attività

Clausole valutative: L.R. 1 luglio 2021, n. 9 - Liguria

Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel raggiungimento delle finalità espresse all’articolo 1 per migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge, anche avvalendosi del Comitato di cui all’articolo 3. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) le azioni svolte in attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettere a), b), c), d), f);
b) l’adempimento degli impegni previsti all’articolo 4, comma 2;
c) le iniziative messe in atto in osservanza degli articoli 5 e 6;
d) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi.
2. La Giunta regionale trasmette, inoltre, al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria la relazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera e).
3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo e della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.