Attività

Clausole valutative: L.R. 7 luglio 2021, n. 11 - Umbria

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 47 (Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 1/2018)
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, valuta la presente legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l'apprendimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione concernente l'attuazione della legge, in termini di interventi realizzati e risorse utilizzate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'attività dei Centri per l'impiego, evidenziando il numero e le caratteristiche degli utenti presi in carico, l'operatività del Buono Umbro per il Lavoro ed i relativi esiti in termini occupazionali;
b) le convenzioni stipulate da ARPAL Umbria con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, nonché le caratteristiche degli utenti presi in carico;
c) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi all'occupazione;
d) le iniziative formative presenti nel CURA, gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro ed i relativi beneficiari;
e) gli interventi realizzati per favorire l'autoimpiego, il lavoro autonomo e la creazione di impresa, con particolare riguardo alle iniziative in favore di donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o di altri soggetti svantaggiati e/o con disabilità, ai sensi degli articoli 38 e 39;
f) gli interventi realizzati a sostegno della responsabilità sociale delle imprese, gli interventi volti a favorire il passaggio generazionale, il rientro in Italia dei giovani e dei soggetti in possesso di elevate competenze, nonché gli interventi volti a favorire la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Alla conclusione di ciascun periodo di programmazione, la relazione di cui al comma 2 è integrata con dati e informazioni riguardanti l'efficacia delle azioni intraprese ed il grado di aderenza rispetto agli obiettivi definiti nella programmazione del triennio precedente.
4. L'Assemblea legislativa può promuovere, in collaborazione con la Giunta regionale ed ARPAL Umbria studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge e iniziative di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.
5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
6. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale ed ARPAL Umbria, per quanto di propria competenza, pubblicano nei rispettivi siti istituzionali i risultati delle valutazioni condotte ai sensi del presente articolo e per le finalità della presente legge. ".