Attività

Clausole valutative: L.R. 8 luglio 2021, n. 15 - Marche

Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti

Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con periodicità triennale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) i finanziamenti alle associazioni dei consumatori con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e della tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
b) gli interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo alle attività di educazione ai consumi di cui all'articolo 9;
c) le attività realizzate in tema di informazione e formazione;
d) lo stato delle iscrizioni al registro di cui all'articolo 7 nonché la rendicontazione delle attività degli accertamenti e delle verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo 7.