Attività

Clausole valutative: L.R. 21 ottobre 2021, n. 26 - Marche

Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge e in particolare i seguenti dati ed informazioni relativi agli interventi previsti all'articolo 3:
a) il numero e la tipologia degli interventi realizzati nel corso di ciascun anno;
b) l'ammontare delle risorse stanziate e la loro ripartizione per il finanziamento degli interventi unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari;
c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
2. La relazione contiene inoltre l'indicazione aggiornata degli aderenti all'elenco regionale indicato all'articolo 2.
3. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.