Attività
Clausole valutative: L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 - Liguria
Articolo 59 bis
Clausola Valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione della misura denominata Dote Sport di cui all’articolo 28 bis e ne valuta i risultati ottenuti in termini di partecipazione all’attività sportiva nei minori con le modalità e nei termini stabiliti al comma 2.
2. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della Dote Sport. A tal fine la relazione deve fornire dati e informazioni documentati in merito a:
a) i contributi concessi nel periodo di riferimento, la loro distribuzione territoriale, nonché la percentuale di copertura dei costi delle quote di iscrizione/frequenza;
b) la situazione reddituale dei beneficiari nonché la composizione del loro nucleo familiare;
c) le richieste di contributo pervenute e non erogate;
d) i tipi di sport per cui sono stati erogati i contributi;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alla Dote
Sport;
f) le criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria assicura l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.”.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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