Attività

Clausole valutative: L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 - Liguria

Modifiche alla Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

Articolo 59 bis
Clausola Valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione della misura denominata Dote Sport di cui all’articolo 28 bis e ne valuta i risultati ottenuti in termini di partecipazione all’attività sportiva nei minori con le modalità e nei termini stabiliti al comma 2.
2. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della Dote Sport. A tal fine la relazione deve fornire dati e informazioni documentati in merito a:
a) i contributi concessi nel periodo di riferimento, la loro distribuzione territoriale, nonché la percentuale di copertura dei costi delle quote di iscrizione/frequenza;
b) la situazione reddituale dei beneficiari nonché la composizione del loro nucleo familiare;
c) le richieste di contributo pervenute e non erogate;
d) i tipi di sport per cui sono stati erogati i contributi;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alla Dote
Sport;
f) le criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria assicura l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.”.