Attività

Clausole valutative: L.R. 6 ottobre 2021, n. 41 - Basilicata

Inteventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Art. 13
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti con gli interventi finalizzati al riutilizzo sociale ed alla valorizzazione di beni ed aziende confiscati.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) la mappatura su beni ed aziende sequestrati e confiscati presenti nel territorio regionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
d) il programma e le proposte per i lavori del triennio seguente.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.