Attività
Clausole valutative: L.R. 6 ottobre 2021, n. 42 - Basilicata
Art. 10
Clausola valutativa
1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio ed al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, annualmente l’Osservatorio presenta al Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati ed alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate, nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all’articolo 4.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dal Consiglio regionale anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. Il Consiglio regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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